Cantieri chiusi. Obblighi e responsabilità

Cantieri chiusi. Rimangono aperti solo quelli relativi ad opere pubbliche strategiche, quelli funzionali ad ospedali ed attività sanitarie e quelli relativi all’ingegneria civile. La maggior parte di attività artigiane, imbianchini, imprese di edilizia  non sono coinvolte in questi cantieri e sono quindi chiamati a fermare l’attività. Se i cantieri chiudono per obbligo, la distribuzione e la produzione nel mondo del colore, edilizia e vernici non sono  obbligati a farlo perché rimane come riferimento il testo del decreto dell’11 marzo ( leggi l’intervista a Fedechimica) . Se però i cantieri sono fermi, la filiera è spezzata e da questo appare chiaro che molti negozi, se non sono coinvolti nella fornitura di cantieri strategici, hanno sistematicamente preso la decisione di chiudere su base volontaria. Con lo stesso spirito anche alcune aziende produttrici del settore chimico hanno fatto questa scelta: non un obbligo quindi ma un atto di responsabilità, o la necessaria conseguenza di un calo drastico del lavoro.

I contenuti del decreto

Cosa è previsto per i cantieri e le imprese di posa

Il Dpcm 22 marzo ( vai al testo integrale)  firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte la serata di domenica arresta una serie di attività economiche «non necessarie». Per individuare le singole attività che potranno proseguire è stato scelto il criterio della classificazione Ateco, indicando nell’allegato 1 al testo del decreto l’elenco di attività cosiddette “essenziali”, elenco nuovamente rivisto il 25 marzo (vai all’allegato).

Il settore edilizia e  costruzioni prevede tre grandi gruppi Ateco: costruzione di edifici (codice 41), all’edilizia civile (codice 42) e ai lavori specializzati (43), con relative specifiche attività per ciascuno dei tre gruppi. In base al Dpcm, di questi 3 punti potranno proseguire solo i seguenti: 42 Ingegneria civile; 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione. Più in dettaglio, il capitolo 42 (Ingegneria civile) include la stragrande maggioranza dei lavori pubblici distinti nelle tre sottocategorie della Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9). Per quanto riguarda le attività indicate con il codice 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione) sono incluse le sottocategorie 43.21 Installazione di impianti elettrici (43.21), Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (43.22) e Altri lavori di costruzione e installazione (43.29).

Tutti i cantieri che dovranno chiudere sono quelli rientranti nel codice 41 – COSTRUZIONE DI EDIFICI , 41.1, Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, 43.1 – DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE, 43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI 43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE (ad esempio coperture).

Cosa è previsto per i Colorifici, negozi e aziende produttrici del colore?

Per quanto riguarda Le aziende produttrici nel settore del colore il codice ATECO di riferimento è il 20, che nell’allegato 1 del decreto è tra quelli che possono rimanere aperti. Nel codice Ateco 20 “FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI”  rientrano tutti i sub, e quindi anche -nello specifico – il 20.3 FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI. Anche La LOGISTICA e i TRASPORTI, restano operativi. Potranno quindi continuare a svolgere l’attività tutte le imprese già autorizzate con DPCM del 11 marzo 2020 e, quindi, le attività commerciali individuate nell’allegato 1, nel quale sono ricomprese FERRAMENTA E COLORIFICI.  Pertanto, come anche specificato dal comunicato di AVISA federchimica, tutta la filiera di produzione e distribuzione di prodotti vernicianti può restare attualmente operativa senza obblighi alcuni se non quelli di garantire la sicurezza e le norme di prevenzione. Rimangono fuori da questa disposizione i grossisti che non hanno la licenza di vendita al dettaglio. Per queste realtà è necessario fare domanda al prefetto se si intende proseguire nell’attività. Scopri di più

Cantieri chiusi in Lombardia, Campania, Piemonte

Già il 21 marzo la decisione di chiudere i cantieri arrivava da Regione Lombardia, e Piemonte con due provvedimenti che si ispirano al provvedimento preso dalla Regione Campania. La disposizione sullo stop alle attività edilizie nei rispettivi territori regionali, si legge al punto 20 del decreto del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, n.34 del 21 marzo 2020. «È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza e sicurezza». L’efficacia della misura è stabilita fino al 3 aprile.
Identica disposizione si legge al punto 15 firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sempre il 21 marzo 2020. In questo caso però l’efficacia è stabilita fino al 15 aprile.
Con tali ordinanze sono quindi sospese le “attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e dalle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza“.  ( estratto ordinanza Regione Campania). L’esempio delle Regioni più colpite dall’emergenza è stato preso anche da altre Regioni, che con le proprie ordinanze rendono più forte la stretta sulle attività per il contenimento del virus.

Ordinanza Interno-Salute: divieto di spostamenti fuori del proprio Comune

La prosecuzione dei cantieri risulta inficiata anche a causa del fatto che artigiani edili, pittori edili, e costruttori difficilmente hanno in attivo cantieri nel proprio comune di residenza.  L’ ordinanza  di domenica 22 marzo, del ministero della Salute e dell ‘Interno – che vieta gli spostamenti al di fuori del comune di residenza, «salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute» – rende di fatto ancora più complessa la prosecuzione dei cantieri.

Fonti:

  • AVISA federchimica
  • www.teknoring.com
  • www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com
  • www.gazzettaufficiale.it
  • www.governo.it

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Tutta la filiera professionale del settore colore ed edilizia leggera è in difficoltà: chi apre, chi chiude in una situazione di incertezza. Con la nostra rubrica #unitinelcolore vogliamo raccontare con un’unica voce come posatori, pittori, imprese, distributori e aziende produttrici stanno vivendo questo momento storico. Vai all’articolo